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SMENTITA ALL’ARTICOLO “CORTE CONTI «AVVISA» IL SINDACO SUMMA PER IL BUONO RICOSTRUZIONE A BOCHICCHIO”
 
 
La ricostruzione fatta dalla Gazzetta del Mezzogiorno di una vicenda che riguarda l’erogazione di un contributo ex 219/81 in favore del signor Bochicchio D., è estremamente fuorviante e lacunosa, lasciando intendere che ci fossero stati favoritismi o, peggio, volontà omissive tese a favorire il padre dell’allora Vice Sindaco Bochicchio, che meritano una smentita ed una ricostruzione più rispondente ai fatti.

Il Signor Bochicchio D.A è destinatario di un buono contributo ex 219/81 per la ricostruzione di un immobile. Nel 1995, dovendo ripartire nuovi fondi assegnati con Delibera CIPE del 11/10/1994, il Consiglio Comunale (con delibera n.1 del 7/1/1995) decide di finanziare una serie di pratiche e demanda alla commissione 219 ed alla Commissione Consiliare Assetto del Territorio la definizione puntuale delle stesse.

Nella seduta del 27/1/1995 la Commissione Consiliare si pronuncia sulla vicenda affermando che “Per quanto concerne la pratica del Sig. Bochicchio Domenicantonio, per la quale a seguito del ricorso al TAR fu temporaneamente ridotto l’importo del contributo in attesa della pronuncia definitiva del TAR la Commissione decide di accantonare, tra le somme destinate agli aggiornamenti e saldi contributi, la differenza tra il contributo assegnato e quello ridotto già finanziato …” (punto f del Verbale n. 79), il cui contenuto viene riconfermato nella successiva seduta del 2/2/1995 (come riportato nel Verbale n. 80).

Veniva cioè riconosciuto come spettante il saldo del contributo e veniva disposto l’accantonamento delle somme da parte del Comune.

L’allora Sindaco protempore comunicava con propria lettera del 20/4/1995, prot. n. 5167, gli esiti della Commissione e l’avvenuto accantonamento.

Concluso il contenzioso con il TAR, il cittadino nel 2014 rivolge ripetutamente istanza per la erogazione della quota residua del contributo (il 20/5/2014 e 23/10/2014). Il Sindaco, sulla base della istruttoria tecnica effettuata dall’Ing. Maria Mecca, nella veste di responsabile del procedimento, a seguito del parere favorevole della commissione 219 del 21/8/2014 e della Commissione tecnica comunale, in applicazione dei criteri stabiliti dal consiglio comunale del 7/11/2015, concedeva il contributo per la quota residua.

A questo punto, il cittadino beneficiario inviava la richiesta di saldo (per euro 38.313,14), al responsabile, Ing. Maria Mecca. Non ricevendo soddisfazione alla propria richiesta per carenza di fondi, diffidava con una seconda richiesta il Comune ad erogare le somme, segnalando che nel frattempo erano state finanziate pratiche precedenti e che in caso di esito negativo avrebbe adito alle vie legali. Non ricevendo ancora il contributo si rivolgeva al Tribunale di Potenza, che in data 23/9/2015 emetteva Decreto ingiuntivo intimando l’erogazione della somma.

A quel punto della vicenda veniva formalmente investita la Giunta Comunale per la eventuale resistenza al decreto ingiuntivo, che si trovava a dover decidere se costituirsi, assecondando la posizione dell’Ing. Maria Mecca che riteneva di non dover erogare il contributo, se non alla luce di una nuova graduatoria e un nuovo ordine di priorità nell’assegnazione dei nuovi fondi (nonostante quella priorità fosse già stata espressa con la citata delibera del 1995 e le somme fossero già state accantonate). Ovvero tener conto della legittima posizione del beneficiario che, dopo oltre venti anni, invocava legittimamente l’erogazione sulla base dei motivi più volte evidenziati.

La proposta di costituzione che veniva inviata al Sindaco dall’Ing. Mecca non forniva gli elementi giuridici necessari per una eventuale opposizione al ricorso, l’indicazione della norma violata con l’erogazione, i motivi di opposizione da far valere nel ricorso, limitandosi ad evidenziare la carenza di fondi, che invece dovevano esserci per effetto dell’accantonamento da parte degli uffici dal 1995, insufficienti quindi a supportare una adeguata difesa per l’ente.

Di fronte all’assenza di elementi giuridici certi e di motivazioni adeguate, si decideva di non impugnare il decreto ingiuntivo, anche per evitare una nuova soccombenza, esponendo l’ente ad ulteriori esborsi per interessi, per la nomina di legali, per eventuali richieste risarcitorie per aver aggravato ulteriormente il procedimento, oltre al rischio di lite temeraria di fronte ad una palese responsabilità interna all’ente.

Ottenuta l’erogazione dei fondi, è il signor Bochicchio D. a denunciare la vicenda alla Procura della Corte dei Conti perché accertasse eventuali fattispecie di danno erariale.

La Procura ha invitato i vari responsabili a dedurre, esclusivamente in merito alle spese legali per euro 3.652,09 (e non anche per l’importo di contributo già erogato), individuando una ipotetica responsabilità per colpa grave, nei confronti del Sindaco (40%), dell’Ing. Maria Mecca (35%) e un di altro funzionario comunale (25%).

Nel corso della audizione sono state forniti tutti i chiarimenti e la relativa documentazione al Dott. Lotito, che sulla base delle audizioni deciderà chi e con quali profili di responsabilità, limitatamente alle sole spese legali, chiamare a rispondere davanti al Giudice della Corte dei Conti, a cui spetta esprimersi sull’intera vicenda.

Di tutto ciò però non viene fatta alcuna menzione nell’articolo pubblicato in prima pagina, a caratteri cubitali, nella edizione Basilicata della Gazzetta del Mezzogiorno del 28/10/2018 che, senza mai illustrare i fatti, riporta affermazioni gravi, calunniose, al limite della diffamazione.

E quindi, la vicenda di un cittadino che per vedersi riconosciuto un diritto risalente a venti anni prima deve fare sistematico riscorso al giudice, anziché segnalare una oggettiva difficoltà della macchina amministrativa a soddisfare una legittima pretesa, tutelando tutti allo stesso modo, diventa sulle pagine della Gazzetta una squallida vicenda di paese con Sindaco e Vice Sindaco a fare combutta per far scavalcare altri cittadini in graduatoria.

Di tutto ciò si occuperanno i legali per accertare se esistono i presupposti per querelare un comportamento disdicevole e contrario ad ogni regola deontologica che, purtroppo, continuiamo a registrare con preoccupante sistematicità da qualche tempo anche su questa storica testata.

 
inviato il 01/11/2018
da Il Sindaco
Dott. Vito Summa
per la categoria POLITICA
 
 
 
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