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INCREDIBILE MA VERO
 
 
I passaggi che si sono consumati negli ultimi mesi con l’Amministrazione Comunale di Avigliano hanno dell’incredibile ma mentre io, e spero non solo io, rimango ancora allibita , alcuni atteggiamenti “passano” sotto gli occhi indifferenti dei tanti , di chi ,anche rassegnato e deluso, mi invita a non prendermela più di tanto o di chi tende a sminuire ogni azione inquadrandola in un contesto in cui “tutto è permesso”…, ma io non ci sto!!!!

Ho fatto, nello scorso mese, richiesta di credenziali di accesso al protocollo informatico del Comune di Avigliano a cui mi è stata data risposta negativa, in modo categorico prima, e condizionata in seguito, ma serve spiegare bene affinchè chi legge possa avere elementi di valutazione più chiari : nella scorsa legislatura, ognuno di noi (assessori) aveva ricevuto un codice di accesso al protocollo informatico del Comune di Avigliano anche se io personalmente non ne avevo fatto richiesta e già non si capisce bene questa distinzione tra assessori e consiglieri ma francamente allora non mi sono posta il problema, scopro solo oggi che almeno due consiglieri di maggioranza di allora avevano libero accesso al protocollo senza particolari richieste di iter burocratici .

Con grande sorpresa, a me consigliere di minoranza, è stato chiesto di farne richiesta scritta ma nello spirito e con la convinzione che tutto debba essere migliorato e regolamentato , ho dato seguito a quanto mi era stato detto, con nota del 03.09.2015. Il giorno 10.09.2015, attraverso pec mi viene recapitata risposta quanto mai celere del Sindaco, in cui mi viene negato questo diritto , facendo riferimento alle normative sulla privacy di cui al D.lgs 196/2003 , che per quanto condivisibili e giuste per talune casistiche, non credo possano essere ricondotte al caso specifico in quanto, in virtù del munus affidato al consigliere comunale, lede un diritto sacrosanto dello stesso .

La risposta è stata condizionata anche nelle successive sollecitazioni, demandando la questione ad eventuale richiesta di parere da sottoporre alla Commissione per l’accesso dei documenti amministrativi di cui all’art. 27 della L. 241/1990, ignorando totalmente la mia richiesta alternativa di poter ricevere giornalmente i files del protocollo nelle modalità che l’Ente ritenesse più opportuno; non sono io che devo trovare come, ma faccio richiesta e mi aspetto che chi ha la responsabilità politica di amministrare un Comune , non dico che agevoli, ma perlomeno garantisca un mio diritto.

Citando fedelmente parte di un parere già espresso dalla suddetta Commissione, facilmente consultabile da tutti e precisamente quello rientrante nella seduta del 10 maggio 2011 che rientra, a mio modesto parere, pienamente nel mio caso , “ in tema di diritto di accesso dei consiglieri comunali, la Commissione ha ribadito che l’amministrazione comunale deve garantire a tutti indistintamente i consiglieri, parità di condizioni di accesso e di informazione…..il consigliere comunale ha diritto di accedere sia al protocollo informatico ed all’archivio cartaceo del Comune…..”, ritengo che le motivazioni di diniego e anche quelle condizionate siano infondate e ne nascondano altre, di carattere diverso, che appartengono ad un modo di interpretare la politica che non condivido in modo categorico, che mira ad attuare disparità di trattamento nei confronti di chi riveste ruolo, a seconda della posizione che occupa, dimenticando troppo spesso la nobiltà di funzione di chi , dall’alto, dovrebbe essere garanzia e tutela per tutti.

Ritengo inoltre che il diritto alla privacy e il dovere di riservatezza a cui ogni amministratore (in senso lato) è chiamato, siano da tenere distinte altrimenti, poi, non si spiegherebbe come questo diritto non valga per gli assessori in carica che accedono a tutti i dati , compresi quelli sensibili, tanto tutelati nel caso specifico.

Io sicuramente attenderò parere della Commissione, la cui richiesta è già stata preparata dal Segretario Generale e che mi dice spedirà a breve , ma nell’attesa farò richiesta alla Responsabile dell’Ufficio protocollo che mi siano inviati elenchi giornalieri del protocollo generale del Comune in entrata e uscita con numeri progressivi e anche solo per oggetto, affinchè in un’epoca in cui la cultura della trasparenza è la spina dorsale di un Paese avanzato, sia dato seguito a quanto con tanta facilità spesso viene predicato e fa fatica ad essere praticato.

Ma perché tanto accanimento nel diniego di un mio diritto e di tutti coloro che espletano il ruolo di consigliere?

 
inviato il 23/10/2015
da Anna D’Andrea
Consigliere dei “Progressisti Democratici per Avigliano”
per la categoria CURIOSITÀ
 
 
 
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I COMMENTI DEI VISITATORI
ENZO CLAPS da AVIGLIANO | 23/10/2015 - 22:15
 
Cara Anna D’Andrea, già assessore del comune nella passata legislatura, oggi consigliere di minoranza, il mio post di risposta non è in difesa della maggioranza che non me ne può fregare…. Ma è a tutela del cittadino che deve sapere i fatti. Quindi, prima di invocare pretese legittimate a Tuo dire dal parere della “Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 27 della L. 241/1990, resa nella seduta del 10 maggio 2011”. Ti farebbe bene una buona lettura della “Risoluzione 1 giugno 2011 Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Consiglieri comunali. Art. 43 del d.lgs.vo n.267/2000. Accesso al protocollo comunale.” Anche questa in buona parte sorpassata dalla sentenza 12 febbraio 2013 n. 846- del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV. In particolare un accesso incondizionato al protocollo comunale, che significa vedere tutti i documenti fa venire meno la richiesta rivolta dai consiglieri comunali diretta all'estrazione di copie in assenza di motivazione in ordine all'esistenza dei presupposti del diritto di accesso, ovvero il consigliere comunale non ha l’obbligo di motivare la richiesta, ma non si può sottrarre all'obbligo di presentare formale richiesta di accesso agli atti amministrativo per l'espletamento del proprio mandato e con l’altrettanto obbligo della riservatezza.
 
Carmelina Rosa da Avigliano | 27/10/2015 - 12:08
 
Cara Anna, ti meravigli che nella passata consiliatura due consiglieri potessero accedere al protocollo mentre a te vengono richieste domande ed imposte condizioni. Il motivo è semplice: per gli amici la legge si applica per chi non è amico la legge si interpreta.
 
Anna D'Andrea da Giardiniera Inferiore | 27/10/2015 - 22:45
 
Invito il Sig.Enzo Claps a far pubblicare le fonti citate in quanto, secondo il mio modesto parere, quelle non superano un bel niente! Invito tutti a leggere sia la Risoluzione che la Sentenza che sanciscono in linea generale il diritto di accesso, senza alcuna esclusione, anche al sistema informatico interno attraverso l'uso di password di servizio al fine di evitare aggravi di spese per l'Ente e "suggerisce" al Comune richiedente, nella Risoluzione, una sua specifica normativa regolamentare per disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso. La Sentenza, invece, "inquadra" un caso specifico oggetto di ricorso in appello, ciò che il Comune in questione definisce abuso del diritto, esercitato in modo emulativo e strumentale dai consiglieri, in quanto non vi erano ulteriori documenti da esibire, avendo già ottemperato, l'Ente, all'ostensione degli atti richiesti. Non ho competenze specifiche in materia ma lasciamo che i cittadini o chi abbia le giuste professionalità, possa leggere e farsi un'idea per conto suo, senza necessariamente ergerci a "tuttologi". Il punto, però, non è puramente tecnico e questo, credo, non sia chiaro solo a me, no?
 
ENZO CLAPS da AVIGLIANO | 29/10/2015 - 07:15
 
La consigliera Anna D’Andrea, nel leggere il mio post, come sempre capisce “aglio per cipolla” e si arrampica sugli specchi nascondendosi dietro il non sapere. Leggi il commento del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, sentenza 11.12.2013. e questa volta presta attenzione e ovviamente non me ne volere: La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ribadisce nella sentenza in esame che nel caso di specie da parte dei consiglieri vi è stato un corretto uso del diritto di accesso ex art. 43 T.U.E.L. e che non è ravvisabile alcuna violazione degli artt. 78 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 97 della Costituzione, né, nella fattispecie risulta essere stato applicato un regolamento comunale diverso da quello considerato dal T.A.R.. Al riguardo occorre premettere che l’interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall’amministrazione civica, non si presta ad alcun scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al consiglio comunale (al cui svolgimento è funzionale). Anche il diritto all’informazione del consigliere comunale è, tuttavia, soggetto al rispetto di alcune forme e modalità. In effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleghi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte Cons. Stato, sez. V, 13.11.2002, n. 6293). Tali cautele derivano dall’esigenza che il consigliere comunale non abusi, infatti del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico. Tanto è evidenziato dall’art. 24, terzo comma della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall’art. 16 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, norma fondamentale per definire i termini del diritto generale di accesso agli atti della pubblica amministrazione. Tra l’accesso ai documenti dei soggetti interessati, di cui agli art. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241, e quello del consigliere comunale, di cui all’art. 43 D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sussiste un evidente rapporto, poiché il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico rivolto a consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali e decisionali del comune. Pertanto, al consigliere comunale non può essere opposto un diniego che non sia motivato puntualmente e adeguatamente.....Quanto alla esigenza di assicurare la riservatezza degli atti oggetto di accesso e il diritto alla privacy dei terzi, in sede di esercizio del diritto di accesso di cui dispongono i consiglieri comunali e provinciali, si osserva che tale necessità è salvaguardata dall’art. 43, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove viene previsto che i consiglieri stessi sono tenuti al segreto nel caso accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi ( così Consiglio di Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2716). Il diritto del consigliere comunale o provinciale ad avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra, conseguentemente, alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto.
 
Anna D'Andrea da Giardiniera Inferiore | 29/10/2015 - 16:11
 
"Il diritto del consigliere comunale o provinciale ad avere dall’ente tutte le informazioni che siano utili all’espletamento del mandato non incontra, conseguentemente, alcuna limitazione derivante dalla loro natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato all’osservanza del segreto"...Il resto ...tutto inutile e superfluo!!!