22/01/2016
inviato da Gianni Rosa
per Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
TESTO NON FORMATTATO |
Retribuzioni ‘gonfiate’ per i Direttori Generali del S.S.R.?
Forse non tutti sanno che, dal 2008, con il Decreto legge n. 112, i trattamenti economici dei Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. e delle Aziende ospedaliere sono sottoposti ad un tetto di spesa pari all’ammontare complessivo risultante alla data del 30 giugno 2008, entrata in vigore della norma, meno il 20%. Da alcune notizie informali che ci sono giunte, pare, invece, che ai compensi dei nostri Direttori Generali questo limite non sia stato applicato.
Noi abbiamo presentato un’interrogazione a risposta immediata per sapere dal Presidente della Giunta quale sia la reale situazione. Sembrerebbe, invece, che la mancata applicazione della norma nazionale, in vigore dal 2008, abbia già prodotto un maggiore esborso di circa 40.000 euro solo per il 2015 per ciascun D.G..
In verità, la normativa nazionale sui compensi dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie già prevedeva un tetto massimo: il 90% del compenso previsto nel D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, come modificato dal D.P.C.M. 31 maggio 2002, n. 319. La Regione, con l’articolo 13 della legge r. 1/2006 ha previsto, però, che a quel 90% si aggiungesse l’indicizzazione dei compensi. Tale adeguamento retributivo avrebbe comportato già lo sforamento del tetto massimo.
Non lo diciamo noi ma la Corte dei Conti della Basilicata nel parere n. 53/2015/PAR. La Corte afferma, inoltre, che, a partire dal 30 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, i nuovi conferimenti di incarichi ed i rinnovi “sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”.
Sorgono, dunque, due problemi: il primo, riguarda “l'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008”, che, stante l’applicazione della legge regionale n. 1 del 2006 risulterebbe già aver sforato il tetto massimo. Legge che, come si legge nel parere della Corte dei Conti, comunque avrebbe dovuto essere applicata solo per i rinnovi e i nuovi contratti. Non per i rapporti già in essere. Il secondo, riguarda l’applicazione del D.L. 112/2008 che, essendo norma concernente l’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, non può essere derogata dalla legge regionale.
Come sono stati calcolati i compensi dei nostri D.G.? Si configura un danno erariale? Se sì, la Regione ha provveduto al recupero delle somme illegittimamente percepite? Attendiamo la risposta alla nostra interrogazione. Nel frattempo, poniamo una domanda ai nostri Lucani: si può continuare ad andare avanti con una classe politica che si distrae su tematiche riguardanti la spending review dell’Amministrazione mentre i cittadini stringono la cinghia?
Tale comportamento è ancora più odioso se si pensa che quanto risparmiato sui compensi sarebbe dovuto essere destinato alla copertura della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. Insomma i cittadini gabbati due volte.
Potenza, 21 Gennaio 2016
Gianni Rosa, Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
|