Il feticcio, una proiezione ancestrale dell'uomo politico
Per chi suona la campanella? E fu una lunga “pausa di riflessione”. Dopo un mese dalle elezioni regionali, la proclamazione degli eletti è avvenuta. La decima legislatura ha il suo “nuovo” presidente Marcello Pittella e, già proclamati consiglieri regionali i primi due del listino, dei restanti 7 candidati alla presidenza che hanno perso le elezioni, l’unico che ha un posto già assegnato è il senatore Tito Di Maggio. Non c’è elezione che si rispetti se, prima nella presentazione delle liste e dopo nella proclamazione degli eletti, non fa capolino la “spada di Damocle” con la presentazione dei ricorsi. Il posto al sole fa gola a tutti. La proclamazione non spegnerà, di certo, le polemiche che, in queste quattro settimane, hanno animato la fase post voto. Intanto le anomalie, che hanno portato allo slittamento dei tempi e alla necessità di altri controlli, sono alla base di ricorsi e contro ricorsi. A me poco importa se Mollica dell’UDC perde il seggio e lo conquista Aurelio Pace del PDL. (alla fine l’ha spuntata il primo). Visto che, in questo mese, si è scritto, pure, che il sicuro consigliere senatore Tito Di Maggio, dopo la proclamazione, dovrà optare o per il seggio regionale o per quello senatoriale. Considerato che, quasi certamente, opterà per quello senatoriale: un posto comodo senza tanti fastidi, dove le assenze non sono controllate da Gianni Rosa di FdI e anche, più remunerativo. Mi domando: “A chi tocca della minoranza il suo posto di consigliere? Al candidato delle liste provinciali del proporzionale meglio piazzato o al primo del listino bloccato della lista regionale collegata al candidato presidente? Quale legge elettorale si applicherà o, meglio, quale interpretazione sarà data? Per come ho letto le leggi (ma da ignorante sicuramente mi sbaglio nell’interpretazione), va applicato il sistema di ripartizione dei seggi per la formazione dei consiglieri regionali, fissato dalla legge n. 43 del 1995 (chiamata anche legge Tatarella o "Tatarellum"), rivista con la legge costituzionale n.1 del 1999 sui sistemi elettorali delle Regioni a statuto ordinario e con la legge costituzionale n.3 del 2001 (che ha attribuito alle regioni la competenza legislativa residuale anche rispetto alle proprie elezioni, tabù per la regione Basilicata). In attese della proclamazione dei consiglieri regionali eletti con il proporzionale su liste provinciali, ricordo al consigliere Mollica, già condannato in primo grado penale a 1 anno e 8 mesi di reclusione per falso e truffa a danno della regione Basilicata, a proposito dell’interpretazione della legge d’incompatibilità che lui cita a difesa del suo trono traballante, accusando i funzionari dell’ufficio legale della regione di gravi dichiarazioni ed interpretazioni in merito, che risulta in vigore la norma del 1981 n. 154 ( art. 3 comma 4, “colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo”). È bene che si facesse spiegare l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile, amministrativo e con l’intervento della corte dei conti. In breve: ”La formula dell’”illiceità penale”, vincolante rispetto al giudizio civile, ha comunque un significato assorbente, essendo l’illiceità “civile” e, quindi, la responsabilità civile che ne consegue, un corollario dell’illiceità “penale”, nel senso, ovvio, che ogni fatto che è previsto come reato, automaticamente costituisce un illecito civile”. Nel frattempo che la “patata bollente” passa a chi di competenza, cari addetti alla politica, ricordatevi delle parole e, se siete capaci di metterle in pratica, della scrittrice Michela Murgia, a proposito della sua regione: «La renderò economicamente prospera, socialmente giusta, moralmente degna».
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22/12/2013 - autore: Enzo Claps |
fonte: AVIGLIANONLINE.EU |