Avigliano dopo la sentenza del Tar
La responsabile del IV Settore Pubblica Istruzione e Cultura del comune di Avigliano, con la determinazione N. 35/14 ha revocato in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio di mensa scolastica, e procedere, secondo quanto disposto dal TAR all’accertamento dei requisiti prescritti dei primi quattro articoli della L. n° 381/1991, per le cooperative sociali di tipo B, relativamente alla Cooperativa Sociale ricorrente Antevort San Prisco (CE). Questo è il riassunto della sentenza del TAR della Basilicata n. 186/2014, che ha accolto il ricorso della suddetta cooperativa, per l’annullamento della determinazione n. 208 del 20/12/2013 così motivata ” La Commissione giudicatrice prima di escludere la ricorrente dal procedimento doveva accertare l’effettivo possesso dei requisiti, previsti dalla Legge 381/91 per le cooperative sociali di tipo B”. in quanto la stessa dichiarazione resa dalla cooperativa era valida ai fini della verifica.”. Nelle more degli accertamenti dei requisiti idonei per l’affidamento del servizio alla prescritta cooperativa sociale, l’amministrazione comunale, di comune accordo con la stessa, ha deciso, di determinare il prosieguo del servizio di mensa scolastica in corso ed assegnato alla cooperativa “Nuove Proposte” che lo sta svolgendo dall’inizio dell’anno scolastico. Se la cooperativa Antevort avrà le carte o meglio i requisiti in regola con la legge di riferimento, il responsabile comunale assegnerà ad essa il servizio di mensa scolastica per l’anno 2014-15 che a dispetto degli altri anni sicuramente inizierà per tempo. Ovviamente dopo regolare sottoscrizione di apposito contratto per fruire dello stesso servizio mensa, al medesimo prezzo e condizione formulato nella prima gara d’appalto, previo parere positivo della cooperativa interessata. |
16/03/2014 - autore: Enzo Claps |
fonte: IL QUOTIDIANO DELLA BASILICATA |