CORSI POST-DIPLOMA TRUFFA DA 267MILA EURO

L’ex amministratore della Oxford School dovrà risarcire

Dovrà risarcire la Regione Basilicata versando 267.169,72 euro. È il quantum del danno erariale legato all’organizzazione di corsi di formazione post-diploma dalla Oxford School Italia Srl nel 2006, società di cui Vito Antonio Sabia era amministratore unico all’epoca dei fatti. Lo ha deciso la sezione di appello della Corte dei Conti che ha rigettato il ricorso di Sabia confermando la sentenza di condanna in primo grado del 28 novembre 2011. Tutta la storia ruota attorno ad artifizi contabili attraverso i quali, secondo l’accusa, Sabia, avvalendosi di fondi Por e Fse, aveva organizzato corsi per i quali ai partecipanti veniva assicurata la completa gratuità, con l’in - tero costo che ricadeva sul contributo pubblico: «Uno stratagemma - scrivono i giudici contabili - per porre completamente a carico della finanza pubblica il costo di corsi per i quali era previsto nel relativo bando soltanto un contributo regionale, calcolato in misura percentuale sul costo complessivo del corso stesso, quale formalizzato e pubblicizzato dallo stesso organismo di formazione all’atto della predisposizione del relativo programma». Secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado - confermata in appello - Sabia aveva predeterminato un costo non corrispondente al vero, predisponendo, poi, un meccanismo tale da realizzare quanto rappresentato ai frequentatori, vale a dire la gratuità del corso, poiché ogni onere veniva assolto dal contributo regionale. Il sistema messo in atto da Sabia, sempre secondo l’accusa, era questo: l’organismo di formazione emetteva nei confronti dei singoli frequentatori le fatture sulla base di quanto riportato nella documentazione pubblicizzata, che veniva trasmessa alla Regione al fine di ricevere il contributo. Successivamente veniva emessa una nota di credito (rilasciata senza alcuna ragione contabile se non quella di evitare che il soggetto frequentatore del corso corrispondesse di tasca propria una somma di denaro) al fine di «sanare» la differenza tra il costo rappresentato ed il contributo ricevuto con specifico mandato della Regione. «Il reiterato ricorso a queste note di credito - si legge nella sentenza di primo grado - rappresenta un artifizio amministrativo- contabile in quanto l’importo delle stesse era stato a priori determinato in misura fissa ed analoga per tutti i frequentatori, essendo tutti i discenti beneficiari di un contributo in misura percentuale rispetto al costo documentato in fattura». La normativa prevedeva la sola contribuzione in misura percentuale sul costo complessivo del corso e non il finanziamento per intero della frequenza allo stesso, come invece avvenuto di fatto attraverso il ricorso al sistema delle «note di credito» di importo sempre pari a quella che doveva essere la quota a carco del corsista.
03/04/2015 - autore: Massimo Brancati
fonte: LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

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