Avigliano – verso il presente del nostro futuro
C'è sempre la possibilità che tutto venga corretto, revisionato e rispedito al mittente. Avigliano, con i suoi dolori e le sue miserie, esibisce dal lontano 2000 una modifica statutaria necessaria e mai fatta. Il nuovo sindaco, con i suoi consiglieri sarà capace finalmente di riformare lo statuto comunale ( art.6 T.U. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.) e i regolamenti interni del Comune (art.7)? A me le perplessità non mancano! Con la nuova legislatura, si assisterà a un film già visto nell’arco di 15 anni con la nomina e la rinomina di una nuova commissione il cui lavoro è stato sempre un nulla di fatto con un comportamento rivolto a dilazionare ogni decisione che ha determinato una grave violazione di legge (pensate a come uno statuto può arginare il patto di stabilità che sta ingessando l’economia locale). Con questo scritto pongo alcune domande alla futura compagine di governo del territorio di Avigliano: Quali saranno i presupposti e le finalità dell’indagine che porterà la genesi e la configurazione del potere normativo dell’ente autarchico locale nell’ordinamento repubblicano? Quale sarà Il riconoscimento e la garanzia del potere normativo dell’ente locale dopo la riforma e la prossima riforma sempre del Titolo V con i problemi ancora irrisolti del federalismo municipale e cioè delle garanzie che la Costituzione riconosce alle autonomie locali contro il potere nazionale? E non ve ne venite con il bilancio partecipativo simulato che è un’autentica presa per i fondelli ai cittadini. Senza avvitarsi sui referendum vuoi abrogativi vuoi propositivi. Un buon statuto comunale vale più delle imposizioni del governo nazionale che abbonda in eccesso di potere. Vi faccio un esempio banale e non prendo come riferimento il decreto sblocca Italia e il tanto chiacchierato articolo 38, ma il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 gennaio 2011 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 1 febbraio 2011 numero 25, che ha come titolo «Competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di onorificenze pontificie e araldica pubblica e semplificazione del linguaggio normativo» dove si evidenziano alcuni aspetti singolari. Da un lato, esso contiene alcune disposizioni su argomenti "leggeri" che fanno anche ridere a proposito di stile e di semplificazione del linguaggio (buono per i leghisti); dall'altro lato, fa sorgere alcuni problemi giuridici rilevanti. Esaminando la parte riguardante “Stemmi e Gonfaloni” degli Enti locali, si legge nell'articolo 4, commi 1 e 3, che: «1. Gli stemmi ed i gonfaloni storici delle Province e dei Comuni non possono essere modificati», e che: «3. Il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera, ma deve consistere in un drappo nella forma, dimensioni e caratteristiche descritte nell' articolo 5, comma 4». Riporto qui il comma 4 dell'articolo 5, per segnalare l’uso dello stile del "Vocabolario araldico": «Il gonfalone consiste in un drappo rettangolare di cm. 90 per cm. 180, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma. Il drappo è sospeso secondo un bilico mobile ad un' asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell' ente. Il gonfalone ornato e frangiato è caricato, nel centro, dello stemma dell' ente, sormontato dall'iscrizione centrata ( convessa verso l' alto) dell'ente medesimo. La cravatta frangiata deve consistere in nastri tricolori dai colori nazionali. Le parti metalliche del gonfalone devono essere argentate per gli stemmi del Comune, d' oro per gli stemmi della Provincia e del Comune insignito del titolo di città. Analogamente i ricami, i cordoni, l' iscrizione e le bullette a spirale devono essere d' argento per gli stemmi del Comune, d' oro per gli stemmi della Provincia e del Comune insignito del titolo di città, Parte di provvedimento in formato grafico». In definitiva su questo punto il Dpcm solleva delle perplessità di non poco conto. A mio modesto avviso, un Decreto del presidente dell'esecutivo non può intervenire sulla materia dello stemma e del gonfalone degli Enti locali, perché queste due fattispecie sono di competenza dello statuto dell'Ente locale, come stabilisce l'articolo 6 comma 3 del Testo unico degli Enti locali (Dlgs 267/2000): « (...) lo statuto stabilisce, altresì (...) lo stemma e il gonfalone (...)».Da qui non mi resta di consigliare a chi dovrà governare Avigliano di scegliere l’esperto di statuti e quindi chiamare il famoso Professore “Copia e poi Incolla” così sicuramente i termini finalmente saranno rispettati e non aspetteremo altri 15 anni per le modifiche statutarie fregandovene della legge 265/99 e s.m.i. (Napolitano – Vigneri) che non consente la “copiatura” da altri statuti o modelli preconfezionati. Ricordatevi che in fase di redazione delle modificazioni delle norme statutarie, queste devono essere plasmate tenendo conto delle dimensioni, e delle caratteristiche economiche e sociali del comune. Concludo con questo adagio di Giovanni Verga dedicato alla prossima opposizione che come sempre, invece di contrastare la maggioranza litiga in consiglio comunale: “Suocera e nuora nella stessa casa sono come due mule selvatiche nella stessa stalla.”. Futura opposizione mi raccomando:“Se litighi con un ubriaco, ricordati che offendi un assente”.(proverbio cinese). Una buona maggioranza si vede dalla sua opposizione.
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11/05/2015 - autore: Enzo Claps |
fonte: AVIGLIANONLINE.EU |