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10/01/2014
LE DISTANZE MINIME DELLE PALE DAI CONFINI E DALLE STRADE VANNE RISPETTATE
Claps sull'eolico aviglianese: proliferano una miriade di torri
 
Il vento di Avigliano, terra di conquista. Infatti, un’azienda che lavora nelle energie rinnovabili, “Ingegneria Nuove Energie Srl”, ha scelto il nostro territorio per impiantare una serie di pale eoliche. Per chi ancora non lo sapesse sul Monte Carmine di Avigliano, nel 1999, dopo petizioni popolari, ricorsi e contro ricorsi infruttuosi, nacque il primo parco eolico in Basilicata. A distanza di 14 anni, stanno proliferando sul Monte Carmine, Monte sant’Angelo e nei dintorni della città, con artifici catastali, una miriade di torri eoliche, in forza delle leggi che, purtroppo, lo consentono. Ciò detto, veniamo ai fatti. L’amministrazione comunale si è ricordata che “governare il territorio” evoca un oggetto diverso da quello del “pianificare”, e rappresenta una realtà, un’attività complessa, che fa riferimento al governo dei processi, della convivenza, delle evoluzioni. Soprattutto, prevede la predeterminazione di fini lontani, di mete a lunga scadenza, come per esempio la tutela dell’ambiente in rapporto alla realizzazione di impianti selvaggi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Questo gap andava sanato dal punto di vista urbanistico e, così, l’amministrazione comunale, con la delibera di consiglio N. 15/13, ha introdotto l’articolo 154 bis al Regolamento Edilizio Comunale, che definisce le distanze minime, dalle zone omogenee e non omogenee del vigente P.R.G., da rispettare nella realizzazione dei manufatti eolici. Ma ecco arrivare l’imprenditore, che si sente danneggiato da cotanta legiferazione. L’imprenditore, forte della Costituzione e dalle leggi statali e regionali, con il suo avvocato, promuove ricorso al TAR della Basilicata (notificato al comune in data 14 novembre 2013), per l’annullamento dell’intera deliberazione comunale n.15/2013, che gli impedisce di fare i suoi affari sul territorio aviglianese a suo piacimento. Non entro nel merito del ricorso, perché, con pregio, sarà il tribunale amministrativo a vagliare e sentenziare. L’amministrazione si è costituita in giudizio per opporsi con l’avv. Giuseppe Buscicchio. Ma all’imprenditore una cosa va ricordata: il Piano Regolatore Generale e' uno degli atti di pianificazione territoriale, con il quale il Comune disciplina l'utilizzo e la trasformazione del suo territorio e delle relative risorse, e per questo soggetto alle leggi urbanistiche statali regionali e comunali di riferimento. In attesa della redazione del Regolamento Urbanistico, in ottemperanza alla L.R. n.23/99, è ancora in vigore e non soggetto alla partecipazione dei cittadini ma alla volontà del consiglio comunale che ha titolo a decidere. Viepiù che i manufatti di fabbrica nelle costruzione devono rispettare il T.U. sull’edilizia, e le pale eoliche sono classificati come corpi di fabbrica. A chiarirlo è stata l’Agenzia del territorio (Circ. n. 14/T del 22 novembre 2007): “Gli impianti eolici e le centrali elettriche devono essere censiti nella categoria catastale “D/1–Opifici”. Si può dire, che governare il territorio, è il vero mezzo attraverso il quale si realizza la sussidiarietà verticale e si favorisce quella orizzontale. In questo senso, il cambio di denominazione, voluto dalla riforma costituzionale del 2001, non è affatto una banale o inconsapevole operazione lessicale: le regioni che si occupano del governo del territorio sono cosa diversa dai comuni, che si occupano di pianificazione urbanistica del proprio territorio. Piaccia o non piaccia all’imprenditore, le distanze minime delle pale dai confini e dalle strade vanno rispettate e non credo che, allo stesso, piaccia vedere una pala eolica a ridosso della propria abitazione.
 
Enzo Claps
fonte LA NUOVA DEL SUD
categoria: DA CLASSIFICARE