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21/03/2014
AVIGLIANO, ESPOSTO AL “CONFLITTO DEI VENTI”
Precisazioni sulla sentenza N. 00610/2013 REG.RIC del TAR della Basilicata. Avigliano non ha mai approvato il Regolamento Urbanistico - ai sensi dell’ex art. 16 L.R. n. 23/1999
 
Dopo aver letto su Il Quotidiano della Basilicata del 18 marzo l’articolo: “ Regolamento urbanistico, il Tar contro l’amministrazione di Avigliano – Mini eolico: ‘i comuni devono attenersi ai limiti nazionali’”. Sono doverose alcune precisazioni. Partendo da questa affermare: Avigliano, esposto al “conflitto dei venti”: da una parte, la società “Ingegneria Nuove Energie Srl”, ha proposto ricorso al TAR -che ha vinto con la sentenza N. 00610/2013 REG.RIC.- per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 19 giugno 2013, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali, con la quale il Comune di Avigliano ha introdotto modifiche al vigente regolamento edilizio comunale in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica; dall’altra parte, il signor Donato Bochicchio ha notificato tre distinti ricorsi innanzi al TAR, per il silenzio serbato dal Comune di Avigliano, a seguito della presentazione della PAS, ad opera della Società GRD Energia srl, del Sig. Michele De Vivo e della società DR Energia srl (curioso di sapere quale sarà l’esito della sentenza del TAR su questi ultimi ricorsi). Possiamo dire che, ultimamente, per colpa del “vento” non c’è pace per l’Amministrazione comunale: si litiga anche per le pale eoliche e il tribunale amministrativo della Basilicata ci mette del suo. Ho letto la sentenza e mi astengo dal commentarla, ma alcune riflessioni vanno fatte, visto che, con detta sentenza, l’Amministrazione comunale viene tacciata di “eccesso di potere per sviamento”, “eccesso di potere per irrazionalità” e “difetto assoluto di attribuzione e/o vizio di incompetenza”. Il tutto perché non poteva prevedere, in sede di Regolamento Urbanistico, divieti e limiti di distanza diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nelle Linee Guida ex art. 12, comma 10 D.Lg.vo n. 387/2003, approvate con D.M. 10.9.2010, e dalla normativa della Regione Basilicata, attuativa delle predette Linee Guida, eccetera, eccetera. Se l’Amministrazione comunale può essere considerata colpevole di qualcosa, è da ricercare, solamente, nel suo tentativo di difendere il territorio dalle richieste selvagge di installazione di pale mini-eoliche (oltre 90 da aggiungere alle già esistenti) che, guardando le foto, di “mini” hanno ben poco: mulini a vento dalle dimensioni notevoli e dal forte impatto ambientale. Continuando a leggere la sentenza, degna di opportune considerazioni è la parte in cui il giudice relatore afferma: “ (…) Infatti, con Del. C.C. n. 15 del 19.6.2013 (pubblicata nell’Albo Pretorio dal 19.6 al 4.7.2013) il Comune di Avigliano aveva aggiunto al Regolamento Urbanistico ex art. 16 L.R. n. 23/1999, approvato con la Del. C.C. n. 13 del 9.5.2008, l’art. 154 bis che prevedeva i requisiti minimi degli impianti eolici di potenza superiore a 20 Kw ed inferiore a 200 Kw e quelli di potenza fino a 20 Kw. Per quanto riguarda gli impianti eolici di potenza superiore a 20 Kw ed inferiore a 200 Kw, il novello art. 154 bis del R. U. stabilisce le seguenti prescrizioni (…)”. Orbene, scriverebbe un giurista, giova ricordare all’”infatti” relatore che il comune di Avigliano non ha mai approvato il Regolamento Urbanistico - ai sensi dell’ex art. 16 L.R. n. 23/1999 come si legge nella sentenza- ma sta esercitando, nelle more, con il vecchio Piano Regolatore Generale, in quanto il redigente RU giace in contemplazione sul tecnigrafo del luminare progettista, prof. Ing. Carlo Manera. Giova ancora ricordare che, con la Delibera di C.C. n. 13 del 9.5.2008 citata nella sentenza, il Consiglio comunale, giammai, ha approvato il R.U., ma ha solamente integrato il vigente Regolamento Edilizio Comunale, modificando sia l’art. 10 con l’introduzione, dopo il comma 22, il comma 23 riguardante le “Pertinenze” e, dopo l’artico 154, ha inserito l’Allegato “A” riguardante piccole serre, gazebo, pergolati, cassette per ricovero attrezzi da giardino, pensiline a sbalzo, tettoie e portici e tettoie per ricovero autovetture. Da qualche tempo a questa parte, spesso, gli addetti ai lavori confondono il R.U. con il R.E. e si dimenticano volutamente dei Piani Operativi Comunali (POC), forma di regole concentriche, legate tra loro, per una giusta e programmata pianificazione del proprio territorio comunale. Per evitare i “pascoli abusivi”, da parte di pale, palette eoliche e pannelli solari, su tutto il territorio comunale, sarebbe il caso – una buona volta- di “cacciare” il progettista dormiente del Regolamento Urbanistico, e dare mandato, a chi ne capisce, per la redazione di una nuova programmazione urbanistica, inattaccabile per sviamento da ogni forzatura più o meno legale .
 
Enzo Claps
fonte AVIGLIANONLINE.EU
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