STAZIONE DI TRASFERENZA DI TITO. IL TAR CONFERMA LA CHIUSURA
Il centro di trasferenza di rifiuti in località Aia dei Monaci a Tito resta chiuso. Lo ha deciso il Tar di Basilicata che ha respinto il ricorso dei legali della B&B Eco Srl contro l'ordinanza del Parco Val d’Agri – Lagonegrese che fece chiudere l’impianto il 13 novembre del 2014. La decisione fu presa dopo un intervento della Forestale che segnalava la presenza del centro di trasferenza e il continuo via vai di camion che rischiava di compromettere la salubrità dell’area, ricadente, tra l’altro, in zona due del Parco. Un caso che tenne banco per diverse settimane anche per le conseguenze sulla raccolta della spazzatura, scatenando le reazioni tra pro e contro la chiusura, e che alla fine si è concluso com'era iniziato: il centro di trasferenza rimane chiuso. Almeno per ora. La società, infatti, potrebbe decidere di ricorrere al Consiglio di Stato contro la sentenza emessa dal tribunale amministrativo regionale. «La rilevante quantità di rifiuti e la movimentazione in entrata ed in uscita, con conseguente ampio e continuativo traffico di autocarri all’interno dell’area protetta, lo stoccaggio nel Parco naturale, in attesa del ritrasferimento presso i siti di destinazione finale, la captazione del percolato e gli altri interventi realizzabili in loco, costituiscono attività che ben possono essere foriere del grave pregiudizio agli equilibri naturali del Parco nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese». Con queste motivazioni il Tar (sentenza n. 31 del 18 gennaio scorso)ha rigettato il ricorso della società che gestisce il centro di trasferenza di Tito contro l’ordinanza di chiusura emessa dal parco dell’Appennino lucano. In sostanza il Tribunale amministrativo lucano ha confermato l’ordinanza n. 8 del 13 novembre 2014 con la quale la Direzione generale dell’Ente Parco imponeva la chiusura del sito di trasferenza in località Aia dei Monaci, gestito dalla B&B Eco. Peraltro –sottolinea la sentenza del Tar Basilicata –la stazione di trasferenza sorge in area limitrofa ad altra già oggetto di contaminazione ambientale per la quale la società ricorrente risulta aver attivato le procedure operative di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006, tant’è che proprio il dichiarato avvio di tali attività ha consentito la conferma dell’utilizzo dell’area sopracitata quale stazione di trasferimento dei rifiuti. Un centro presso il quale –sottolinea sempre il Tar– erano conferiti i rifiuti provenienti dai Comuni di Abriola, Avigliano, Brienza, Brindisi di Montagna, Potenza, Ruoti, S.Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Sattiano di Lucania, Tito, Balvano, Baragiano, Bella, Castelgrande, Muro Lucano, Picerno, Savoia di Lucania, Vaglio di Basilicata e Vietri di Potenza (c.d. I gruppo), nonché dai Comuni di Albano, Anzi, Calvello, Campomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa e Trivigno (c.d. II gruppo). In particolare, tale stazione riceveva i rifiuti urbani prodotti dai Comuni del I e del II gruppo e poi li trasferiva alle piattaforme di Atella, di S.Arcangelo e di Venosa, complessivamente per 2700 tonnellate al mese